Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) effettua verifiche sugli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto Controlli) al fine di verificare i presupposti necessari al riconoscimento o mantenimento delle tariffe incentivanti.
Precedentemente al “Decreto Controlli” e comunque ad integrazione dello stesso, il GSE effettuava verifiche ai sensi degli articoli 7, 9 o 12 dei relativi “Decreti incentivanti”.
Allo stato dell’arte, il riconoscimento della tariffa incentivante ottenuto a valle della qualifica di un impianto, non ha alcun peso sull’attività di controllo da parte del GSE che, in caso di violazioni anche visibili già dalle produzioni documentali dell’epoca, revoca o riduce a prescindere la tariffa incentivante richiedendo anche il rimborso delle somme già erogate.
Tale aspetto non è secondario ed anzi, più volte legalmente osteggiato dai proprietari di impianti, è stato confermato dalle pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato stabilendo che il GSE disponesse di un potere assoluto, che non incontrava i limiti, sostanziali e temporali, previsti dall’autotutela amministrativa.
L’attività di verifica in generale non ha limiti temporali per cui il GSE è titolato ad eseguire i controlli fino all’ultimo giorno di convenzione ovvero, nella stragrande maggioranza dei casi, fino al ventesimo anno.
![](https://www.advancedadvice.it/wp-content/uploads/2020/07/SERVIZIO-ALERT.png)
Il proprietario di un impianto tuttavia non ha la percezione reale del pericolo al quale sta andando incontro poiché:
- si è rivolto ad aziende e professionisti di assoluto rilievo;
- prima di concedere l’incentivo, il GSE, ha analizzato e verificato l’impianto;
- ha scelto componenti di qualità;
- percepisce regolarmente gli accrediti;
- è un investimento che va oltre i propri interessi salvaguardando anche la salute delle altre persone;
- in caso di difformità, così come avviene per i controlli dell’Ag. Delle Entrate, crede di poter pagare una sanzione;
- i tecnici o l’azienda che hanno realizzato l’impianto si faranno carico di ogni problema;
Il GSE tuttavia è costretto a muoversi all’interno di Decreti e Regole Attuative molto rigide che non consentono interpretazioni o calmierazioni delle conseguenze di una verifica e ciò è stato più volte confermato anche in sede giuridica (si riportano alcune delle sentenze più recenti, tutte a favore del GSE):
-
Sentenza Consiglio di Stato n. 50/2017 (no autotutela); > Scarica il PDF
-
Sentenza TAR Lazio 10694/2019 (divieto artato frazionamento); > Scarica il PDF
-
Sentenza TAR Lazio 15004/2019 (contraffazione moduli); > Scarica il PDF
-
Sentenza TAR Lazio 7460/2019 (silenzio assenzo non valido); > Scarica il PDF